ISEE e nucleo familiare: come si ricalcola l’indicatore quando un figlio lascia la casa dei genitori, quali redditi dichiarare e cosa prevede la legge
La composizione del nucleo familiare è uno degli elementi più importanti per la corretta determinazione dell’ISEE, l’indicatore che misura la situazione economica di un nucleo al fine di accedere a prestazioni sociali agevolate. Tuttavia, non sempre è chiaro come comportarsi quando si verifica una variazione nella residenza dei componenti, in particolare di un figlio che si trasferisce.

emiliaromagna5stelle.it
L’articolo 3, comma primo, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 stabilisce che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti che fanno parte della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica). Ciò significa che ogni variazione anagrafica, come un cambio di residenza, incide direttamente sulla composizione del nucleo e quindi sul calcolo dell’ISEE.
Se, ad esempio, un figlio maggiorenne cambia residenza e risulta in un’altra famiglia anagrafica, in linea di principio non fa più parte del nucleo dei genitori. Tuttavia, la normativa prevede alcune eccezioni: il figlio può continuare a essere considerato nel nucleo dei genitori se ha meno di 26 anni, non è coniugato e non ha figli, a condizione che risulti fiscalmente a carico. In caso contrario, formerà un proprio nucleo familiare, e ai fini ISEE verranno considerati solo i suoi redditi e patrimoni.
Come cambia l’ISEE quando un figlio lascia la residenza dei genitori?
È quindi fondamentale verificare la situazione anagrafica e fiscale aggiornata al momento della presentazione della DSU. L’ISEE, infatti, viene calcolato tenendo conto dei redditi e patrimoni del secondo anno precedente (per l’ISEE 2025 si fa riferimento ai redditi 2023), ma sempre in relazione ai soggetti che fanno parte del nucleo al momento della domanda.

Nel caso di variazioni rilevanti, come la perdita del lavoro o una diminuzione del reddito superiore al 25%, è possibile richiedere l’ISEE corrente, che aggiorna la situazione economica del nucleo basandosi sui redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi. Questa opzione, tuttavia, è accessibile solo a chi dispone già di un ISEE ordinario valido.
In sintesi, se un figlio cambia residenza prima della presentazione della DSU, il suo reddito e patrimonio non devono essere più inseriti nell’ISEE dei genitori, salvo che permangano le condizioni di carico fiscale previste dalla legge. L’indicatore deve sempre fotografare la realtà familiare esistente al momento della richiesta, per garantire un calcolo coerente e fedele della reale condizione economica.